Esercitando la propria funzione di rappresentanza, AIBA ha recentemente manifestato agli stakeholder del mondo politico e istituzionale la propria preoccupazione per gli effetti potenziali che l’art. 23, comma 2 – inserito nel DdL Bilancio 2024 nell’ambito degli interventi di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti – potrebbe comportare per l’intera categoria degli intermediari assicurativi.
Le ragioni della preoccupazione
La norma, infatti, introduce l’obbligo di operare la ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni percepite dai mediatori assicurativi relative ai contratti assicurativi emessi dalle imprese di assicurazione.
La disposizione, in corso di approvazione, va ad abolire una norma (prevista nell’art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973) che fino ad oggi prevedeva il versamento delle imposte a carico dell’intermediario assicurativo secondo le ordinarie scadenze fiscali in vigore per tutte le imprese italiane.
La modifica produce una serie di gravi conseguenze finanziarie e operative che impattano in modo significativo sull’andamento e sulla stessa sopravvivenza degli operatori del comparto, stabilendo che le imposte-ritenute vengano versate al momento della rendicontazione dei contratti con le compagnie, quindi in anticipo di diversi mesi rispetto alle ordinarie tempistiche previste dal sistema fiscale per il pagamento delle imposte.
Le aziende, ovunque, vengono correttamente tassate sull’utile (determinato dalla somma dei ricavi meno i costi sostenuti). In questo caso, invece, verrebbero tassate anticipatamente sui soli ricavi.
Gli effetti che ne potrebbero derivare
1. Contrazione di liquidità, in particolare per i piccoli e medi operatori
Un primo profilo di criticità riguarda la inevitabile contrazione di liquidità che deriva dall’anticipazione delle imposte effettuata all’atto del pagamento delle provvigioni che, peraltro, verrebbe calcolata sulle provvigioni lorde mentre attualmente l’imposta definitiva è imputata al netto delle spese sostenute dall’intermediario.
L’eventuale compensazione del credito ex post molto difficilmente potrà garantire quel flusso di cassa indispensabile per fronteggiare costi e investimenti che l’azienda sostiene nell’ambito dell’operatività quotidiana, in un contesto già di per sé difficile per la perdurante crisi economico-finanziaria e in presenza di un mercato particolarmente dinamico e in continua evoluzione.
A farne le spese sarebbero soprattutto i piccoli e medi operatori, magari specializzati nell’intermediazione di prodotti di nicchia che, per far fronte a una minore liquidità – nell’attesa di operare la compensazione dei crediti – sarebbero costretti a ricorrere a prestiti o finanziamenti ovvero a rivalersi sull’assicurato, in termini di maggiori costi per l’attività di consulenza e intermediazione. Peraltro, la ritenuta incide su importi provvigionali fissi e predeterminati ex ante dall’impresa assicurativa sulla cui quantificazione il mediatore non può intervenire in alcun modo.
2. Le modalità operative delle assicurazioni per far fronte all’onere
Un secondo ordine di criticità è legato alle modalità operative che potrebbero essere adottate dalle imprese assicurative, rispetto al nuovo onere. Qualora, infatti, per dare seguito all’obbligo di pagamento della ritenuta, le imprese dovessero richiedere il versamento dell’intero premio direttamente dagli assicurati (quindi, al lordo delle ritenute e delle provvigioni maturate dall’intermediario) sarebbe impossibile per i broker verificare tempi e modalità utilizzati dallo stesso cliente per il pagamento del premio, trovandosi così nella condizione di non poter garantire quel servizio di assistenza e consulenza al cliente-assicurato che caratterizza l’operato dei broker con elevati standard qualitativi. È fondamentale ricordare, infatti, che i broker sono innanzitutto consulenti indipendenti dei propri clienti nell’analisi dei rischi e nella ricerca, sul mercato, delle coperture assicurative più idonee.
Per queste ragioni, come AIBA riteniamo che sarebbe oltremodo auspicabile ripristinare l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto per le prestazioni rese dai mediatori assicurativi direttamente alle imprese assicurative, riportando l’art. 25-bis citato alla sua formulazione originaria.