Norme di Autoregolamentazione AIBA per i passaggi di portafoglio: uno strumento efficace a servizio dei soci per accrescere consapevolezza, correttezza e coesione della compagine associativa

Nel giugno 2021 l’Assemblea di Aiba ha deciso di modificare il proprio Codice Deontologico e le Norme di Auroregolamentazione associativa per i passaggi di portafoglio intervenuti tra Broker aderenti all’Associazione, al fine di innovare la propria autodisciplina rendendola più aderente ai mutamenti intervenuti nel mercato.

L’obiettivo è stato quello di rafforzare l’identità associativa con norme più chiare e stringenti e di mettere a disposizione degli interessati uno strumento di composizione delle controversie che potesse, da un lato, inquadrarsi come garanzia del miglior sviluppo dell’intero mercato assicurativo e, dall’altro, della tutela degli interessi degli assicurati.

In applicazione di tali principi generali, Aiba si è dotata di un Codice deontologico e norme di autoregolamentazione che devono essere considerate “…come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile” per gli Associati.

Proprio per questo, aderendo ad Aiba, ogni associato si impegna a far proprie le previsioni dello Statuto, assumendo nei confronti dell’Associazione stessa e nei rapporti con i colleghi un obbligo di uniformarsi ai precetti e allo spirito del Codice deontologico e delle altre disposizioni connesse che costituiscono una regolamentazione ad esso complementare. La deontologia rappresenta infatti, un elemento strutturale della professione che serve a tutelarla, a proteggere i clienti e tutti coloro che entrano in contatto con il professionista.

Ispirate a principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, le norme deontologiche dettano le regole di comportamento che il broker deve osservare nello svolgimento della propria attività:

  • nei confronti dei clienti – salvaguardando, tra l’altro, i loro interessi e fornendo assistenza nell’individuazione delle esigenze assicurative;
  • nei confronti degli assicuratori – presentando proposte chiare veritiere e il più possibile documentate;
  • nei confronti dei colleghi – attuando i principi di leale concorrenza e applicando in caso si controversia le procedure dell’Associazione.

La “valenza” interna delle norme di autoregolamentazione si riflette, quindi, nell’esercizio dell’attività da parte del broker, contribuendo ad accrescere la percezione di affidabilità e qualità del servizio di brokeraggio e nella relazione con i colleghi, nel dirimere le controversie relativi ai passaggi di portafoglio attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Associazione.

Nel corso degli anni i contenuti del codice deontologico e delle norme di autoregolamentazione sono stati riformulati, aggiornati e adattati all’evoluzioni normative e alle prassi operative, secondo un processo di rinnovamento che rivaluta il ruolo strategico del broker con l’obiettivo di responsabilizzare i clienti, tutelare una leale e sana concorrenza e ridurre i contenziosi, restituendo all’attività del broker la dignità professionale che le compete.

Con l’ultima modifica approvata dall’Assemblea nel 2021 – nell’intento, come già sottolineato, di adeguare il testo alle dinamiche del mercato e valorizzare anche gli aspetti più squisitamente civilistici del rapporto con il cliente – si è proceduto ad una importante riforma, orientata ad ampliare gli strumenti di composizione delle controversie.

In questa direzione sono state riviste le competenze del Collegio dei Probiviri (per controversie di valore inferiore o uguale a 15mila euro), l’organo statutariamente deputato a esprimere un parere in merito alle ipotesi di successione dell’incarico di brokeraggio ed è stato anche introdotto il ricorso ad un autonomo e distinto sistema di arbitrato rituale.

Il nuovo impianto, infatti, lascia libere le Parti coinvolte di condividere e attivare la procedura di ricorso all’arbitrato della Camera di Commercio di Milano che si è resa disponibile a valutare le vertenze tra Associati nel rispetto delle norme associative e non come avviene, di regola, secondo diritto.

È bene sottolineare, in ogni caso, che la pronuncia degli Organi giudicanti è vincolante per gli Associati Aiba.

Ed è per questo anche doveroso rimarcare che l’appartenenza all’Associazione implica il rispetto e la necessaria osservanza delle norme di comportamento che rappresentano un modello etico di condotta strutturato secondo elevati standard di qualità e correttezza, da sempre alla base dell’operato di Aiba.

In ottica di favorire il componimento di situazioni di potenziale conflitto tra Associati – e prevenire in tal modo potenziale contenzioso – Aiba, infine, mette a disposizione un sistema di conciliazione volontaria nell’ambito del quale esperti Conciliatori effettuano un tentativo di risoluzione transattiva delle eventuali posizioni di contrasto.

Si tratta di una procedura ampiamente collaudata, applicabile anche alla valutazione delle vertenze con broker non associati, che ha reso più semplice e veloce il superamento di divergenze tra operatori anche di carattere economico e che non impedisce, in caso di mancato accordo, di ricorrere agli altri strumenti previsti dalle norme di autodisciplina.

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