La Commissione, il Parlamento e il Consiglio Europeo stanno lavorando da dicembre 2020 su una serie di nuove Norme Comunitarie per tutti i servizi digitali, compresi i servizi cloud, messaggistica, social media, mercati online e altre piattaforme online e app store che operano all’interno dell’Unione Europea: il Digital Services Act e il Digital Markets Act.
Le nuove norme introdurranno un quadro di riferimento per tutte le categorie di contenuti, prodotti, servizi, anche i servizi finanziari e le attività fornite, ad esempio, tramite servizi di intermediazione online. Il principale scopo di entrambe le proposte è quello di assicurarsi che “ciò che è illegale offline sia altrettanto illegale online”. Ad esempio, i siti web di confronto che forniscono i loro servizi online a imprese e consumatori che operano nell’UE, dovranno rispettare gli obblighi di dovuta diligenza imposti alle piattaforme online, indipendentemente dal luogo della sede legale. D’altro canto, gli intermediari che forniscono i loro servizi finanziari online come utenti di una piattaforma, vedranno riconosciuti i diritti in qualità di “destinatari” dei servizi del sito web (elencati di seguito). Naturalmente, gli intermediari che forniscono i loro servizi tramite una piattaforma online (propria o come utenti di una piattaforma) sono tenuti rispettare anche le norme specifiche del settore e della concorrenza.
Legge sui mercati digitali
L’obiettivo del Digital markets Act (DMA) è garantire condizioni di parità per tutte le aziende digitali, indipendentemente dalle loro dimensioni. La legge mira ad affrontare le conseguenze negative derivanti da alcuni comportamenti delle grandi piattaforme che agiscono come “guardiani” digitali del mercato unico. Si tratta di piattaforme che hanno un impatto significativo sul mercato interno, che fungono da porta d’accesso per gli utenti commerciali per raggiungere i propri clienti e che godono, o godranno prevedibilmente, di una posizione consolidata e duratura.
Il regolamento stabilisce inoltre i criteri per identificare le grandi piattaforme online come gatekeeper e conferisce alla Commissione Europea il potere di effettuare indagini di mercato, consentendo di aggiornare gli obblighi per i gatekeeper quando necessario e di sanzionare i comportamenti scorretti.
Ma chi sono, nello specifico, i “gatekeeper”?
Secondo il testo, le piattaforme online considerate “gatekeeper” sono quelle che
- hanno realizzato un fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro all’interno dell’UE negli ultimi tre anni o hanno una valutazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro,
- e in secondo luogo, hanno almeno 45 milioni di utenti finali mensili e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell’UE.
- La piattaforma deve inoltre controllare uno o più servizi di base della piattaforma in almeno tre Stati membri. Questi servizi includono marketplace e app store, motori di ricerca, social network, servizi di cloud, servizi pubblicitari, assistenti vocali e browser web.
Le PMI sono esentate dall’essere identificate come gatekeeper, tranne in casi eccezionali, dove è prevista l’identificazione come “emergenti” al fine consentire alla Commissione l’imposizione di determinati obblighi alle imprese la cui posizione competitiva è comprovata ma non ancora sostenibile. Per quanto riguarda l’applicazione, i gatekeeper che violano le norme stabilite nella DMA rischiano un’ammenda fino al 10% del loro fatturato mondiale totale e in caso di recidività fino al 20%. Se la violazione è sistematica, per più di tre volte, la Commissione Europea può aprire un’indagine di mercato e, se necessario, imporre rimedi comportamentali o strutturali.
Legge sui servizi digitali
L’obiettivo della legge sui servizi digitali (DSA) è quello di creare uno spazio digitale più sicuro per gli utenti e le aziende, proteggendo i loro diritti fondamentali online. La legge contiene obblighi di diligenza che si applicano a tutti i servizi digitali e mira a contrastare il commercio e lo scambio di beni, servizi e contenuti illegali online e i sistemi algoritmici che amplificano la disinformazione.
La DSA darà alle persone un maggiore controllo su ciò che vedono online:
- gli utenti saranno in grado di decidere se vogliono consentire il targeting pubblicitario o meno e avrà informazioni sul motivo per cui un contenuto specifico viene consigliato (ad es. video, prodotto, notizie). Gli utenti saranno in grado di scegliere almeno un’opzione non basata sulla profilazione.
- La pubblicità mirata è vietata quando si tratta di dati sensibili (ad es. orientamento sessuale, religione, etnia)
- I minori saranno protetti dal marketing diretto, dalla profilazione e dalla pubblicità mirata a fini commerciali
Gli obblighi previsti dalla DSA dipendono dal ruolo, dalle dimensioni e dall’impatto del fornitore di servizi online, e dall’impatto sull’ecosistema online.
I destinatari dei servizi digitali e le organizzazioni che li rappresentano saranno in grado di chiedere un risarcimento per eventuali danni derivanti da piattaforme che non rispettano il loro obblighi di dovuta diligenza. In termini di sanzioni, le piattaforme online possono essere multate fino al 6% del loro fatturato mondiale. Nel caso di online molto grandi piattaforme (con più di 45 milioni di utenti), la Commissione UE avrà potere esclusivo di richiedere la conformità.